Art. 7. 
 
  La donna che, per effetto  di  matrimonio  con  cittadino  italiano
contratto prima della entrata in  vigore  della  presente  legge,  ha
acquistato la cittadinanza italiana puo' entro due anni,  rinunciarvi
con   dichiarazione   resa   all'autorita'   competente,   ai   sensi
dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.