Art. 9. 
 
  La presente legge entra in vigore il giorno  successivo  a  quello,
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 21 aprile 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                                  FANFANI - COLOMBO - 
                                                     DARIDA - ROGNONI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA