Art. 9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello, della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 aprile 1983 PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: DARIDA