Art. 10. E' abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 aprile 1983 PERTINI FANFANI - ALTISSIMO - ROGNONI - DARIDA - NICOLAZZI - MANNINO - PANDOLFI - ROMITA Visto, il Guardasigilli: DARIDA