Art. 10.

  E' abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 aprile 1983

                               PERTINI

                             FANFANI - ALTISSIMO - ROGNONI - DARIDA -
                              NICOLAZZI - MANNINO - PANDOLFI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA