Art. 4.

  Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno,
dei    lavori    pubblici,    dell'agricoltura   e   delle   foreste,
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  col Ministro
incaricato   del   coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  emana,  con  decreti  pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  i  metodi,  con  le relative
tolleranze,  per  il  controllo  della  rispondenza alle prescrizioni
degli  articoli  2 e 3, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali
aggiornamenti.