Art. 4. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, emana, con decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza alle prescrizioni degli articoli 2 e 3, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti.