Art. 7. I detersivi confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette appostevi, le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili: a) la denominazione del prodotto; b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio; c) il grado di biodegradabilita' e, nei detersivi per il bucato, il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.; d) indicazioni e istruzioni sull'impiego. I detersivi venduti sfusi debbono essere contenuti in recipienti con le stesse indicazioni di cui al comma precedente. Le stesse indicazioni debbono, altresi', figurare sui documenti di accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa. I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.