Art. 7.

  I  detersivi  confezionati  debbono riportare sulle confezioni o su
etichette  appostevi,  le  seguenti indicazioni in lingua italiana, a
caratteri leggibili, visibili ed indelebili:
    a) la denominazione del prodotto;
    b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato
del responsabile dell'immissione in commercio;
    c)  il grado di biodegradabilita' e, nei detersivi per il bucato,
il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.;
    d) indicazioni e istruzioni sull'impiego.
  I  detersivi  venduti  sfusi debbono essere contenuti in recipienti
con le stesse indicazioni di cui al comma precedente.
  Le  stesse indicazioni debbono, altresi', figurare sui documenti di
accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa.
  I  contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da L.
500.000  a L. 5.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.