A tutte le amministrazioni comunali e provinciali; Ai prefetti della Repubblica; Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta; e, per conoscenza: Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno; Alla Corte dei conti - Sezione enti locali; Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.B.; Al commissario dello Stato nella regione siciliana; Al rappresentante del Governo nella regione sarda; Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia; Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano; Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario; Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta. § 1. Premessa L'art. 7 della legge 16 maggio 1934, n. 138, dispone che dal 1° gennaio 1984 le somme occorrenti al trattamento economico dei giovani occupati presso le province, i comuni e loro consorzi, le comunita' montane e le aziende municipalizzate debbono essere annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato sulla base di apposite certificazioni. Il medesimo articolo di legge dispone, anche, che le modalita' alle quali debbono attenersi i predetti enti al fine di predisporre le suindicate certificazioni, vanno fissate con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. In ottemperanza a tale disposizione, il 6 agosto 1984, e' stato emanato il decreto interministeriale contenente le norme alle quali debbono attenersi gli enti che occupano personale giovanile di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed aggiunte, al fine di ottenere sia il rimborso delle somme occorrenti al trattamento economico del predetto personale sia le eventuali anticipazioni trimestrali di cui al secondo comma del citato art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138. Con la presente circolare vengono, pertanto, diramate le istruzioni necessarie per consentire agli enti interessati di predisporre correttamente la suddetta documentazione in base alle norme stabilite dal citato decreto del 6 agosto 1984. § 2. Rimborsi - Compilazione e trasmissione del certificato - Modello A Le province, i comuni e loro consorzi, le comunita' montane e le aziende municipalizzate che occupano personale giovanile, ai sensi delle disposizioni legislative indicate nelle premesse, sono tenuti a compilare un certificato del tutto conforme all'allegato modello A, approvato con il predetto decreto del 6 agosto 1984. Il certificato, in originale e due copie conformi, redatto esclusivamente a macchina, deve contenere la esatta denominazione dell'ente, l'indirizzo completo, nonche' il nome del comune e della provincia di appartenenza dell'ente stesso. Il certificato deve contenere, inoltre, sia l'attestazione dell'avvenuta corresponsione ai giovani occupati degli importi di cui si chiede il rimborso sia l'attestazione che sono stati soddisfatti gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi. Nel certificato vanno poi elencati i nomi dei giovani occupati, l'ammontare lordo della spesa effettivamente sostenuta nell'anno, distinta, nelle due apposite colonne, per assegni fissi ed oneri riflessi a carico dell'ente, gli importi delle eventuali anticipazioni ottenute nel corso dell'anno dalla regione e dal Ministero dell'interno, nonche' l'importo residuo che l'ente deve ricevere o, eventualmente, restituire. Il certificato, firmato con cognome e nome dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario, o dal direttore per le aziende municipalizzate, e dal ragioniere, deve essere trasmesso dagli enti interessati alla prefettura della rispettiva provincia e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale entro il termine improrogabile del 31 gennaio di ogni anno. Fa fede il timbro postale della raccomandata. E' tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi a cura del segretario, o del direttore per le aziende municipalizzate. § 3. Modalita' di pagamento Il Ministero dell'interno provvedera' al rimborso delle somme esclusivamente: 1) mediante accreditamento in c/c postale per i comuni con popolazione inferiore agli 8.000 abitanti nonche' per tutti quegli enti che non sono tenuti alla osservanza degli obblighi previsti dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto gli enti che non dispongono ancora di un conto corrente postale sono tenuti a rivolgere apposita domanda all'amministrazione interessata allo scopo di ottenere l'apertura del conto corrente medesimo. Il numero di tale conto dovra' essere riportato nell'apposito spazio del modello riservato a tale scopo. Si raccomanda la piu' scrupolosa attenzione circa l'indispensabile corrispondenza che deve risultare tra il numero del conto corrente e l'intestazione o il destinatario del conto stesso; 2) mediante accreditamento nel conto intestato presso le tesorerie provinciali dello Stato per i comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti, per le amministrazioni provinciali nonche' per tutti gli enti che sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal gia' citato art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Non possono essere effettuati pagamenti con modalita' diverse da quelle suindicate. § 4. Anticipazioni - Compilazione e trasmissione del certificato - Modello B Gli enti che intendono richiedere le eventuali anticipazioni trimestrali di cui al secondo comma del citato art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, debbono produrre anche apposita istanza. L'istanza, in originale e due copie conformi, redatta esclusivamente a macchina su modello del tutto conforme all'allegato modello B, approvato con il gia' citato decreto del 6 agosto 1984, deve essere fatta pervenire alla prefettura della rispettiva provincia entro il termine improrogabile del 31 gennaio di ogni anno, unitamente al certificato di cui al predetto paragrafo 2. Detta istanza deve contenere il numero complessivo dei giovani occupati e l'ammontare globale annuo lordo della spesa preventivata per la retribuzione dei giovani occupati distinta, nelle due apposite colonne, per assegni fissi ed oneri riflessi a carico dell'ente. Per quanto altro riguarda la compilazione e le firme dell'allegato modello B, si richiamano le corrispondenti disposizioni di cui al precedente paragrafo 2. § 5. Disposizioni transitorie per l'anno 1984: Compilazione e trasmissione del certificato - Modello C Gli enti che intendano chiedere anticipazioni per il corrente anno 1984 sono tenute a produrre apposita istanza conforme all'allegato modello C, approvato con lo stesso decreto del 6 agosto 1984. L'istanza, in originale e due copie conformi, redatta esclusivamente a macchina deve contenere l'elenco nominativo dei giovani occupati, l'ammontare lordo della spesa preventivata per l'anno 1984 distinta, nelle due apposite colonne, per assegni fissi ed oneri riflessi a carico dell'ente, la somma anticipata dalla regione dal 1° gennaio 1984 e quindi l'importo residuo che l'ente deve percepire. Per la compilazione delle altre voci del modello e per le firme si richiamano le corrispondenti disposizibni di cui al precedente paragrafo 2. Al modello C debbono essere unite le delibere certificative previste dal nono comma dell'art. 5 della stessa legge 1984, n. 138, comprovanti che gli enti richiedenti hanno ottemperato, nei termini previsti, a quanto richiesto nei commi precedenti dello stesso art. 5 in merito all'attribuzione dei posti di organico disponibili. L'istanza e le delibere certificative debbono essere trasmesse alla prefettura della rispettiva provincia e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale, entro il termine improrogabile del 30 settembre 1984. Va soggiunto che gli enti che non dovessero richiedere anticipazioni per l'anno in corso, debbono allegare le suddette delibere certificative alla richiesta di rimborso relativa all'anno 1985. § 6. Adempimenti delle prefetture Alle prefetture e' demandato il compito di raccogliere e revisionare attentamente la documentazione che gli enti interessati faranno pervenire. Provvederanno, quindi, a vistare - per l'ammissione a pagamento - l'originale e una copia dei modelli compilati dagli enti e trasmetteranno tutti gli atti, per corriere speciale ed in unico plico, a questo Ministero per i successivi provvedimenti entro dieci giorni dalle scadenze del 31 gennaio di ogni anno e del 30 settembre 1984, come indicato nei paragrafi 2 e 5 della presente circolare. Una copia e' trattenuta agli atti della prefettura. Copia della circolare e degli allegati modelli debbono essere consegnati ai segretari degli enti interessati e ai direttori delle aziende municipalizzate. Si raccomanda l'osservanza delle presenti istruzioni. p. Il Ministro: CIAFFI