A tutte le amministrazioni comunali
                                  e provinciali;

                                  Ai prefetti della Repubblica;

                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta;

                                        e, per conoscenza:

                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo       atti      Ministero
                                  dell'interno;

                                  Alla Corte dei conti - Sezione enti
                                  locali;

                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria   generale  dello  Stato
                                  I.G.B.;

                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana;

                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda;

                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia;

                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano;

                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario;

                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta.

                            § 1. Premessa

L'art.  7  della  legge  16  maggio  1934, n. 138, dispone che dal 1°
gennaio 1984 le somme occorrenti al trattamento economico dei giovani
occupati  presso  le province, i comuni e loro consorzi, le comunita'
montane  e  le  aziende  municipalizzate  debbono  essere annualmente
rimborsate  dal  Ministero  dell'interno  direttamente a ciascun ente
interessato sulla base di apposite certificazioni.

Il  medesimo  articolo di legge dispone, anche, che le modalita' alle
quali  debbono  attenersi  i  predetti enti al fine di predisporre le
suindicate  certificazioni,  vanno  fissate  con apposito decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

In  ottemperanza  a  tale  disposizione,  il  6 agosto 1984, e' stato
emanato  il  decreto interministeriale contenente le norme alle quali
debbono  attenersi  gli  enti che occupano personale giovanile di cui
alla  legge  1°  giugno  1977,  n. 285, e successive modificazioni ed
aggiunte,  al fine di ottenere sia il rimborso delle somme occorrenti
al  trattamento  economico  del  predetto  personale sia le eventuali
anticipazioni  trimestrali  di cui al secondo comma del citato art. 7
della legge 16 maggio 1984, n. 138.

Con  la  presente circolare vengono, pertanto, diramate le istruzioni
necessarie  per  consentire  agli  enti  interessati  di  predisporre
correttamente la suddetta documentazione in base alle norme stabilite
dal citato decreto del 6 agosto 1984.

                    § 2. Rimborsi - Compilazione
             e trasmissione del certificato - Modello A

Le  province,  i  comuni  e  loro consorzi, le comunita' montane e le
aziende  municipalizzate  che  occupano personale giovanile, ai sensi
delle disposizioni legislative indicate nelle premesse, sono tenuti a
compilare  un  certificato del tutto conforme all'allegato modello A,
approvato con il predetto decreto del 6 agosto 1984.

Il   certificato,   in   originale  e  due  copie  conformi,  redatto
esclusivamente  a  macchina,  deve  contenere la esatta denominazione
dell'ente,  l'indirizzo  completo, nonche' il nome del comune e della
provincia di appartenenza dell'ente stesso.

Il   certificato   deve   contenere,   inoltre,   sia  l'attestazione
dell'avvenuta corresponsione ai giovani occupati degli importi di cui
si  chiede  il rimborso sia l'attestazione che sono stati soddisfatti
gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Nel  certificato  vanno  poi  elencati  i  nomi dei giovani occupati,
l'ammontare  lordo  della  spesa  effettivamente sostenuta nell'anno,
distinta,  nelle  due  apposite  colonne,  per assegni fissi ed oneri
riflessi   a   carico   dell'ente,   gli   importi   delle  eventuali
anticipazioni  ottenute  nel  corso  dell'anno  dalla  regione  e dal
Ministero  dell'interno,  nonche'  l'importo  residuo che l'ente deve
ricevere o, eventualmente, restituire.

Il  certificato, firmato con cognome e nome dal legale rappresentante
dell'ente,   dal   segretario,   o   dal  direttore  per  le  aziende
municipalizzate,  e  dal ragioniere, deve essere trasmesso dagli enti
interessati  alla  prefettura  della  rispettiva  provincia e, per la
Valle  d'Aosta,  alla  presidenza  della  giunta  regionale  entro il
termine improrogabile del 31 gennaio di ogni anno.

Fa   fede   il   timbro   postale  della  raccomandata.  E'  tuttavia
consigliabile  il  recapito per le vie brevi a cura del segretario, o
del direttore per le aziende municipalizzate.

                     § 3. Modalita' di pagamento

Il   Ministero  dell'interno  provvedera'  al  rimborso  delle  somme
esclusivamente:

   1)  mediante  accreditamento  in  c/c  postale  per  i  comuni con
popolazione  inferiore  agli  8.000 abitanti nonche' per tutti quegli
enti  che  non  sono  tenuti  alla osservanza degli obblighi previsti
dall'art.  40  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  e successive
modificazioni ed integrazioni.

Pertanto  gli  enti  che  non  dispongono ancora di un conto corrente
postale  sono tenuti a rivolgere apposita domanda all'amministrazione
interessata  allo  scopo  di  ottenere  l'apertura del conto corrente
medesimo.   Il   numero   di   tale  conto  dovra'  essere  riportato
nell'apposito   spazio   del  modello  riservato  a  tale  scopo.  Si
raccomanda  la  piu'  scrupolosa  attenzione  circa  l'indispensabile
corrispondenza  che deve risultare tra il numero del conto corrente e
l'intestazione o il destinatario del conto stesso;

   2) mediante accreditamento nel conto intestato presso le tesorerie
provinciali  dello  Stato per i comuni con popolazione superiore agli
8.000  abitanti, per le amministrazioni provinciali nonche' per tutti
gli  enti  che sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal
gia'  citato  art.  40 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Non possono
essere   effettuati   pagamenti   con  modalita'  diverse  da  quelle
suindicate.

                  § 4. Anticipazioni - Compilazione
             e trasmissione del certificato - Modello B

Gli   enti   che  intendono  richiedere  le  eventuali  anticipazioni
trimestrali  di cui al secondo comma del citato art. 7 della legge 16
maggio 1984, n. 138, debbono produrre anche apposita istanza.

L'istanza,  in originale e due copie conformi, redatta esclusivamente
a  macchina  su  modello  del  tutto conforme all'allegato modello B,
approvato  con  il gia' citato decreto del 6 agosto 1984, deve essere
fatta  pervenire  alla prefettura della rispettiva provincia entro il
termine  improrogabile  del  31  gennaio  di ogni anno, unitamente al
certificato di cui al predetto paragrafo 2.

Detta  istanza  deve  contenere  il  numero  complessivo  dei giovani
occupati  e  l'ammontare globale annuo lordo della spesa preventivata
per la retribuzione dei giovani occupati distinta, nelle due apposite
colonne, per assegni fissi ed oneri riflessi a carico dell'ente.

Per  quanto  altro  riguarda la compilazione e le firme dell'allegato
modello  B,  si  richiamano  le corrispondenti disposizioni di cui al
precedente paragrafo 2.

           § 5. Disposizioni transitorie per l'anno 1984:
       Compilazione e trasmissione del certificato - Modello C

Gli  enti  che  intendano chiedere anticipazioni per il corrente anno
1984  sono  tenute  a produrre apposita istanza conforme all'allegato
modello C, approvato con lo stesso decreto del 6 agosto 1984.

L'istanza,  in originale e due copie conformi, redatta esclusivamente
a  macchina  deve contenere l'elenco nominativo dei giovani occupati,
l'ammontare  lordo della spesa preventivata per l'anno 1984 distinta,
nelle  due  apposite  colonne,  per assegni fissi ed oneri riflessi a
carico  dell'ente,  la  somma anticipata dalla regione dal 1° gennaio
1984 e quindi l'importo residuo che l'ente deve percepire.

Per  la  compilazione  delle altre voci del modello e per le firme si
richiamano  le  corrispondenti  disposizibni  di  cui  al  precedente
paragrafo 2.

Al  modello C debbono essere unite le delibere certificative previste
dal  nono  comma  dell'art.  5  della  stessa  legge  1984,  n.  138,
comprovanti  che  gli enti richiedenti hanno ottemperato, nei termini
previsti, a quanto richiesto nei commi precedenti dello stesso art. 5
in merito all'attribuzione dei posti di organico disponibili.

L'istanza  e  le delibere certificative debbono essere trasmesse alla
prefettura  della  rispettiva provincia e, per la Valle d'Aosta, alla
presidenza della giunta regionale, entro il termine improrogabile del
30 settembre 1984.

Va  soggiunto che gli enti che non dovessero richiedere anticipazioni
per   l'anno   in   corso,  debbono  allegare  le  suddette  delibere
certificative alla richiesta di rimborso relativa all'anno 1985.

                  § 6. Adempimenti delle prefetture

Alle  prefetture e' demandato il compito di raccogliere e revisionare
attentamente  la  documentazione  che  gli  enti  interessati faranno
pervenire.

Provvederanno,  quindi,  a  vistare  - per l'ammissione a pagamento -
l'originale   e   una  copia  dei  modelli  compilati  dagli  enti  e
trasmetteranno  tutti  gli  atti,  per  corriere speciale ed in unico
plico,  a questo Ministero per i successivi provvedimenti entro dieci
giorni  dalle scadenze del 31 gennaio di ogni anno e del 30 settembre
1984, come indicato nei paragrafi 2 e 5 della presente circolare.

Una copia e' trattenuta agli atti della prefettura.

Copia  della  circolare  e  degli  allegati  modelli  debbono  essere
consegnati  ai  segretari degli enti interessati e ai direttori delle
aziende municipalizzate.

Si raccomanda l'osservanza delle presenti istruzioni.

                                               p. Il Ministro: CIAFFI