La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto-legge 1 dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle
sanzioni  per  i  versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito
dei  fabbricati  effettuati  entro  il  30  gennaio 1984 da cittadini
italiani  emigrati all'estero, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 1. - All'articolo 21 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 26 aprile 1983, n.
131, sono aggiunti i seguenti commi:
      "(4)  I  cittadini emigrati che non sono rimasti iscritti nelle
anagrafi  della  popolazione  residente  possono  effettuare in unica
soluzione, entro il termine previsto dal secondo comma, il versamento
della sovrimposta.
      (5) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche
per   i   redditi   dei   fabbricati   ubicati  nei  comuni  indicati
nell'allegato  al decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 13 dicembre 1983 "".