Art. 2. Per l'anno 1984, in deroga al secondo comma dell'articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con scadenza bimestrale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 gennaio 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 2 febbraio 1984.