Art. 2.

  Per  l'anno  1984, in deroga al secondo comma dell'articolo 297 del
testo  unico  sulla  finanza  locale,  approvato con regio decreto 14
settembre  1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene
mediante  gli  esattori delle imposte dirette possono essere riscossi
in un numero di rate non inferiore a due, con scadenza bimestrale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 gennaio 1984

                               PERTINI

                                                  CRAXI - VISENTINI -
                                                            ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

  Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 2 febbraio 1984.