Art. 10.
                Riduzione dei requisiti contributivi

  Il  requisito  di  tre  anni di contribuzione di cui all'articolo 4
della  presente  legge  e' ridotto ad un anno o a due anni per coloro
che  presentino  domanda  di  assegno di invalidita' o di pensione di
inabilita'  rispettivamente  nel  corso  del  biennio o nel corso del
terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.