Art. 11.
             Limite alla presentazione di nuove domande

  A   decorrere   dall'entrata   in   vigore  della  presente  legge,
l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere
il  riconoscimento  del  diritto  all'assegno  di  invalidita' o alla
pensione di inabilita' di cui agli articoli 1 e 2 non puo' presentare
ulteriore  domanda  per  la  stessa prestazione fino a quando non sia
esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso
di  ricorso  in  sede  giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta
sentenza passata in giudicato.