Art. 12.
                     Decorrenza della normativa

  1.  Le  norme  contenute  nella  presente legge hanno effetto sulle
prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore
della presente legge.
  2.  Ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai
sensi  della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni
cui le prestazioni stesse fanno carico.