Art. 14
                            Surrogazione

  1.  L'istituto  erogatore delle prestazioni previste dalla presente
legge  e'  surrogato,  fino  alla concorrenza del loro ammontare, nei
diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e
le loro compagnie di assicurazione.
  2.  Agli  effetti  del precedente comma, dovra' essere calcolato il
valore  capitale  della  prestazione erogata, mediante i criteri e le
tariffe,  costruite  con le stesse basi di quelle allegate al decreto
ministeriale  19  febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della
legge  12  agosto  1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto
del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, sentito il
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale.