Art. 2.
                  Pensione ordinaria di inabilita'

  1.  Si  considera  inabile, ai fini del conseguimento del diritto a
pensione   nell'assicurazione   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti ed autonomi
gestita    dall'Istituto    nazionale   della   previdenza   sociale,
l'assicurato  o  il titolare di assegno di invalidita' con decorrenza
successiva  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge il
quale,  a  causa  di  infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi
nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di  svolgere  qualsiasi
attivita' lavorativa.
  2.  La  concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile
e'  subordinata  alla  cancellazione  dell'interessato  dagli elenchi
anagrafici  degli  operai  agricoli,  dagli  elenchi  nominativi  dei
lavoratori  autonomi  e  dagli  albi  professionali, alla rinuncia ai
trattamenti   a  carico  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  la
disoccupazione  e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo
della  retribuzione.  Nel  caso in cui la rinuncia o la cancellazione
avvengano   successivamente  alla  presentazione  della  domanda,  la
pensione  e'  corrisposta  a  decorrere  dal  primo  giorno  del mese
successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.
  3.  La  pensione  di  inabilita',  reversibile  ai  superstiti,  e'
costituita dall'importo dell'assegno di invalidita', non integrato ai
sensi  del  terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le
norme   in   vigore   nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
ovvero  nelle  gestioni  speciali  dei  lavoratori autonomi, e da una
maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:
    a)  per  l'iscritto  nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti, la maggiorazione e' pari alla differenza tra l'assegno di
invalidita'  e  quello  che  gli  sarebbe  spettato  sulla base della
retribuzione  pensionabile,  considerata  per il calcolo dell'assegno
medesimo con una anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari
a  quello  compreso  tra  la  data  di  decorrenza  della pensione di
inabilita'  e  la  data di compimento dell'eta' pensionabile. In ogni
caso,   non  potra'  essere  computata  una  anzianita'  contributiva
superiore a 40 anni;
    b)   per   l'iscritto  nelle  gestioni  speciali  dei  lavoratori
autonomi,   la   misura   della  maggiorazione  e'  costituita  dalla
differenza  tra  l'assegno  di  invalidita'  e quello che gli sarebbe
spettato   al  compimento  dell'eta'  pensionabile,  considerando  il
periodo  compreso  tra  la  data  di  decorrenza  della  pensione  di
inabilita'  e  la  data  di  compimento  di  detta  eta'  coperto  da
contribuzione  di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno
di   decorrenza  della  pensione  per  i  lavoratori  autonomi  della
categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o
prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
  4.  Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le
norme previste nei singoli ordinamenti.
  5.  La  pensione  di inabilita' e' incompatibile con i compensi per
attivita'  di  lavoro  autonomo  o subordinato in Italia o all'estero
svolte successivamente alla concessione della pensione. E', altresi',
incompatibile  con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai
agricoli,  con  l'iscrizione  negli elenchi nominativi dei lavoratori
autonomi  o  in  albi  professionali  e  con  i  trattamenti a carico
dell'assicurazione  obbligatoria  contro la disoccupazione e con ogni
altro  trattamento  sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel
caso   in   cui   si   verifichi   una   delle   predette   cause  di
incompatibilita',   il   pensionato   e'  tenuto  a  darne  immediata
comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilita'
sostituendola,  sempreche'  ne ricorrano le condizioni, con l'assegno
di  cui  all'articolo  1,  con  decorrenza  dal primo giorno del mese
successivo  al  verificarsi della incompatibilita' medesima. Nel caso
in  cui  sia  riconosciuto  il diritto all'assegno di invalidita', la
restituzione   delle   somme   indebitamente   percepite   da   parte
dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra l'importo
della pensione di inabilita' e quello dell'assegno di invalidita'.
  6. Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro o malattia
professionale  da  cui  derivi  il  diritto alla relativa rendita, la
maggiorazione  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  terzo comma e'
corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare
della rendita stessa.