Art. 3.
Esclusione dall'assegno di invalidita' e dalla pensione di inabilita'

  L'assegno  di  invalidita'  e  la pensione di inabilita', di cui ai
precedenti  articoli  1  e  2 e al successivo articolo 6, non possono
essere    liquidati   agli   iscritti   nell'assicurazione   generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i superstiti dei
lavoratori  dipendenti  e  nelle  gestioni  speciali  dei  lavoratori
autonomi   che   presentino  domanda  successivamente  al  compimento
dell'eta' pensionabile.