Art. 3. Esclusione dall'assegno di invalidita' e dalla pensione di inabilita' L'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita', di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e al successivo articolo 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'eta' pensionabile.