Art. 4.
Requisiti  di  assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento
del diritto all'assegno di invalidita' e alla pensione di inabilita'

  1.   Ai   fini  del  perfezionamento  del  diritto  all'assegno  di
invalidita'  e  alla  pensione  di  inabilita'  di  cui ai precedenti
articoli   1   e  2,  e'  richiesto  il  possesso  dei  requisiti  di
assicurazione  e  di  contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2),
del  regio  decreto-legge  14  aprile  1939, n. 636, convertito nella
legge  6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo
2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
  2.    Per    i   lavoratori   subordinati,   esclusi   gli   operai
dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera
b) dell'articolo 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando
i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente
a  36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai
agricoli  i  requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello
stesso  articolo  9,  n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e
810 contributi giornalieri.
  3.  Per  gli  iscritti  alla  gestione  speciale  per i coltivatori
diretti,  coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di
cui  al  primo  comma  del  presente articolo e' conseguito allorche'
risultino  versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi
giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente
la domanda di assegno o di pensione e' conseguito allorche' risultino
versati  o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo
il  disposto  di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17
della legge 3 giugno 1975, n. 160.
  4.  Al  pensionato  di  inabilita' che, in seguito a recupero delle
capacita'  lavorative,  viene  a  cessare  dal  diritto alla predetta
pensione,   e'   attribuito  il  riconoscimento  della  contribuzione
figurativa  per  tutto il periodo durante il quale ha usufruito della
pensione stessa.