Art. 5.
Assegno mensile per l'assistenza    personale   e   continuativa   ai
                      pensionati per inabilita'

  1.   Ai   pensionati   per   inabilita',   che   si  trovano  nella
impossibilita'   di   deambulare   senza  l'aiuto  permanente  di  un
accompagnatore   o,  non  essendo  in  grado  di  compiere  gli  atti
quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta,
con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un
assegno   mensile   non  reversibile  nella  stessa  misura  prevista
nell'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. L'assegno di cui sopra:
    a)  non  e'  dovuto  in caso di ricovero in istituti di cura o di
assistenza a carico della pubblica amministrazione;
    b)  non e' compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro agli
invalidi  a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli
articoli  76  e  218  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni;
    c)  e'  ridotto,  per coloro che fruiscono di analoga prestazione
erogata  da  altre  forme  di previdenza obbligatoria e di assistenza
sociale,  in  misura  corrispondente  all'importo  della  prestazione
stessa.
  2.  Ai  fini  della  concessione dell'assegno, gli interessati sono
tenuti  a  presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
apposita  domanda  corredata  da  documentazione  idonea a provare il
possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.