Art. 6. 
Assegno  privilegiato  di  invalidita',  pensione   privilegiata   di
         inabilita' od ai superstiti, per cause di servizio 
 
  1.  L'iscritto   nell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori  dipendenti
ha diritto all'assegno di invalidita' ed alla pensione di inabilita',
di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei  requisiti
di cui all'articolo 4, quando: 
    a) l'invalidita' o l'inabilita'  risultino  in  rapporto  causale
diretto con finalita' di servizio; 
    b)  dall'evento  non  derivi  il  diritto  a  rendita  a   carico
dell'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, ovvero  a  trattamenti  a  carattere  continuativo  di
natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di  altri
enti pubblici. 
  2.   I   superstiti   dell'iscritto   nell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  hanno
diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilita' purche': 
    1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con
finalita' di servizio; 
    2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il  diritto
a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e  le  malattie  professionali,  ovvero  a  trattamenti  a  carattere
continuativo di natura previdenziale o assistenziale a  carico  dello
Stato o di altri enti pubblici. 
  3. L'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e' abrogato.