Art. 8. Definizione di inabilita' ai fini delle prestazioni previdenziali 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. 2. L'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'".