Art. 8.
  Definizione di inabilita' ai fini delle prestazioni previdenziali

  1.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21
luglio  1965,  n.  903,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
dell'articolo  1  della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1
della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed
integrazioni,  si  considerano  inabili  le  persone  che, a causa di
infermita'  o  difetto  fisico  o mentale, si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
  2. L'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli
assegni   familiari,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  maggio  1955,  n.  797, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Per  i  figli  e  le  persone  equiparate a carico che, a causa di
infermita'  o  difetto  fisico  o mentale, si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa,
gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'".