Art. 9. Revisione dell'assegno di invalidita' e della pensione di inabilita' 1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, puo' essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidita' o di inabilita' ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l'accertamento sanitario avra' luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidita' di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. 2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui e' stato eseguito l'accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma. 3. La revisione puo' essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. 4. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi. 5. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto. 6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non puo' ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione e' revocata, ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilita' e sia accertato il recupero di parte della validita' dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, e' attribuito l'assegno di invalidita'. 7. Quando il titolare dell'assegno di invalidita' venga riconosciuto inabile gli e' attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non puo' essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto. 8. In caso di aggravamento delle infermita', documentato ai sensi del terzo comma del presente articolo, l'interessato puo' chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.