Art. 9.
Revisione dell'assegno di invalidita' e della pensione di inabilita'

  1.   Il  titolare  delle  prestazioni  riconosciute  ai  sensi  dei
precedenti  articoli 1, 2 e 6, primo comma, puo' essere sottoposto ad
accertamenti  sanitari  per la revisione dello stato di invalidita' o
di  inabilita' ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale.  In  ogni  caso, l'accertamento sanitario avra' luogo quando
risulti   che   nell'anno  precedente  il  titolare  dell'assegno  di
invalidita'  di  cui  agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia
trovato  nelle  condizioni  di  reddito  previste dall'articolo 8 del
decreto-legge   12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
  2.  Nei  casi  in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato
luogo  al  trattamento  in  atto,  il  provvedimento conseguente alla
revisione  ha  effetto  dal  mese successivo a quello in cui e' stato
eseguito  l'accertamento,  salvo quanto previsto al successivo quinto
comma.
  3.  La  revisione  puo'  essere richiesta anche dall'interessato in
caso   di   mutamento  delle  condizioni  che  hanno  dato  luogo  al
trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria.
Ove  l'organo  sanitario  rilevi  che  sussistono  fondati motivi per
procedere  alla revisione, l'eventuale provvedimento modificativo del
trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della relativa domanda.
  4.   Ove  l'interessato  rifiuti,  senza  giustificato  motivo,  di
sottostare  agli  accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della
previdenza   sociale,   quest'ultimo   sospende,   mediante  apposito
provvedimento,  il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per
tutto  il  periodo  in  cui  non  si  rende  possibile procedere agli
accertamenti stessi.
  5.  L'eventuale  revoca  o  riduzione  della prestazione ha effetto
dalla  data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva,
alla  quale  sia  possibile  far  risalire  in  modo  non equivoco il
mutamento  delle  condizioni  che  hanno dato luogo al trattamento in
atto.
  6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non
puo'   ulteriormente   essere  considerato  invalido  o  inabile,  la
prestazione  e'  revocata,  ovvero,  qualora si tratti di pensione di
inabilita'  e  sia  accertato  il  recupero  di parte della validita'
dell'assicurato  entro  i  limiti di cui al precedente articolo 1, e'
attribuito l'assegno di invalidita'.
  7.   Quando   il   titolare   dell'assegno   di  invalidita'  venga
riconosciuto   inabile   gli   e'   attribuita  la  pensione  di  cui
all'articolo  2. L'importo della pensione non puo' essere inferiore a
quello  calcolato  sulla  base  delle retribuzioni considerate per la
determinazione dell'assegno precedentemente goduto.
  8.  In  caso di aggravamento delle infermita', documentato ai sensi
del terzo comma del presente articolo, l'interessato puo' chiedere la
revisione   del   provvedimento   di  rettifica  o  di  revoca  della
prestazione.