Art. 10.

  Il  primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "Il  giudice  procede  all'interrogatorio dell'imputato nel termine
previsto  dalla  legge  e,  quando  un termine non e' previsto, senza
ritardo.  Gli  imputati  in  stato  di  custodia  cautelare  hanno la
precedenza  sugli  altri  e  debbono  essere interrogati con assoluta
urgenza  e  comunque  non  oltre  quindici  giorni  dall'arresto.  Se
l'imputato  detenuto  non viene interrogato entro detto termine, deve
essere  immediatamente  scarcerato,  salvo il caso di suo impedimento
assoluto  ad  essere  interrogato,  del quale il giudice da' atto con
decreto.  Il  termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice
riceve   comunicazione   dall'amministrazione  carceraria,  che  deve
provvedervi  senza  ritardo,  della  cessazione  dell'impedimento,  o
comunque accerta la cessazione stessa".