Art. 12.

  Il  terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "Se   non  deve  ordinare  la  liberazione,  il  procuratore  della
Repubblica  o  il  pretore,  con decreto motivato, copia del quale e'
immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone
il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono
le  condizioni,  applica  la  misura  prevista  dai  primi  due commi
dell'articolo   254-bis.   Se   per  il  reato  non  e'  obbligatoria
l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o
il   pretore,  valutati  gli  elementi  previsti  nel  secondo  comma
dell'articolo   254,  puo'  disporre  che  l'imputato  sia  posto  in
liberta'".