Art. 12. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale e' immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica la misura prevista dai primi due commi dell'articolo 254-bis. Se per il reato non e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, puo' disporre che l'imputato sia posto in liberta'".