Art. 13.

  Dopo  l'articolo  254 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:
  "Art.  254-bis.  -  (Misura  disposta  in  luogo  della custodia in
carcere  con  il  mandato  o l'ordine di cattura). - Nell'emettere il
mandato o l'ordine di cattura, quando esso e' facoltativo, il giudice
o  il  pubblico  ministero  puo' disporre che l'imputato, in luogo di
essere  custodito  in  carcere,  rimanga  in  stato  di arresto nella
propria  abitazione  o  in altro luogo di privata dimora ovvero in un
luogo pubblico di cura o di assistenza se ritiene che tale misura sia
idonea  a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione
del  provvedimento; ovvero puo' imporgli le prescrizioni previste nel
secondo  comma  dell'articolo  282  e nel secondo comma dell'articolo
284.
  Nello stesso modo possono provvedere nei confronti dell'imputato di
reato   per   il   quale   l'emissione  del  mandato  di  cattura  e'
obbligatoria,  quando  risulta evidente che non sussistono le ragioni
indicate nel secondo comma dell'articolo 254.
  La misura di cui al primo e al secondo comma va disposta, salvo che
vi  ostino  le  ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254,
quando imputata e' una donna incinta o che allatta la propria prole o
persona  che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o
che ha oltrepassato l'eta' di 65 anni ovvero che e' minore degli anni
18.
  La  misura di cui ai commi precedenti e' revocata con ordinanza, su
richiesta  del  pubblico  ministero  o  anche  d'ufficio, dal giudice
indicato   nel   primo   comma  dell'articolo  254-ter  quando  nuove
circostanze  impongono  una  diversa  valutazione  delle  ragioni che
l'hanno   consentita   o   quando   l'imputato   viola  taluna  delle
prescrizioni  impostegli.  In  tali casi con l'ordinanza di revoca il
giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere".