Art. 13. Dopo l'articolo 254 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 254-bis. - (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura). - Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, quando esso e' facoltativo, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza se ritiene che tale misura sia idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento; ovvero puo' imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284. Nello stesso modo possono provvedere nei confronti dell'imputato di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura e' obbligatoria, quando risulta evidente che non sussistono le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254. La misura di cui al primo e al secondo comma va disposta, salvo che vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254, quando imputata e' una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'eta' di 65 anni ovvero che e' minore degli anni 18. La misura di cui ai commi precedenti e' revocata con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio, dal giudice indicato nel primo comma dell'articolo 254-ter quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere".