Art. 14.

  Dopo  l'articolo 254-bis del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
  "Art.  254-ter.  -  (Misura  disposta  in  luogo  della custodia in
carcere  con  provvedimento  successivo). - Nel corso dell'istruzione
sommaria  il  pubblico  ministero  puo'  disporre,  se  ricorrono  le
condizioni  rispettivamente  previste  nel  primo o nel secondo o nel
terzo  comma  dell'articolo  precedente,  che l'imputato, in luogo di
essere  custodito  in  carcere,  rimanga  in  stato  di arresto nella
propria  abitazione  o  in altro luogo di privata dimora ovvero in un
luogo  pubblico di cura o di assistenza. Il pubblico ministero, se e'
presentata  domanda  di  applicazione  della  misura e non ritiene di
accoglierla,  trasmette  gli  atti  con  le  sue richieste al giudice
istruttore  affinche'  decida.  In  ogni  altro  stato  e  grado  del
procedimento  la  suddetta  misura  puo'  essere concessa dal giudice
indicato nell'articolo 279.
  Si  applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo
precedente".