Art. 14. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 254-ter. - (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo). - Nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero puo' disporre, se ricorrono le condizioni rispettivamente previste nel primo o nel secondo o nel terzo comma dell'articolo precedente, che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza. Il pubblico ministero, se e' presentata domanda di applicazione della misura e non ritiene di accoglierla, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore affinche' decida. In ogni altro stato e grado del procedimento la suddetta misura puo' essere concessa dal giudice indicato nell'articolo 279. Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente".