Art. 15.

  Dopo  l'articolo 254-ter del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
  "Art. 254-quater. - (Contenuto e modalita' della misura disposta in
luogo  della  custodia in carcere). - Il giudice con il provvedimento
con  il  quale  dispone  la  misura prevista dagli articoli 254-bis e
254-ter  puo'  imporre  in  casi  particolari  limiti  o divieti alla
facolta'  dell'imputato  di  comunicare con persone diverse da quelle
che con lui coabitano o che lo assistono.
  Se  l'imputato  non  ha  persone  che  possono  provvedere alle sue
indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa  in  situazione  di
assoluta  indigenza,  il  giudice puo' autorizzarlo ad assentarsi nel
corso  della  giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente
necessario   per   provvedere   alle  suddette  esigenze  ovvero  per
esercitare un'attivita' lavorativa.
  Le  prescrizioni previste dai commi precedenti possono essere date,
modificate o revocate anche nel corso dell'esecuzione della misura.
  I  provvedimenti  con  i  quali  si  applica  o si revoca la misura
disposta  in luogo della custodia in carcere, ovvero si modificano le
prescrizioni  imposte  sono  immediatamente comunicati all'ufficio di
polizia giudiziaria indicato nei provvedimenti stessi.
  Il  giudice  o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa,
possono   controllare   in   ogni   momento   l'osservanza  da  parte
dell'imputato  dell'esecuzione  della  misura  e  delle  prescrizioni
imposte".