Art. 15. Dopo l'articolo 254-ter del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 254-quater. - (Contenuto e modalita' della misura disposta in luogo della custodia in carcere). - Il giudice con il provvedimento con il quale dispone la misura prevista dagli articoli 254-bis e 254-ter puo' imporre in casi particolari limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Se l'imputato non ha persone che possono provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attivita' lavorativa. Le prescrizioni previste dai commi precedenti possono essere date, modificate o revocate anche nel corso dell'esecuzione della misura. I provvedimenti con i quali si applica o si revoca la misura disposta in luogo della custodia in carcere, ovvero si modificano le prescrizioni imposte sono immediatamente comunicati all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nei provvedimenti stessi. Il giudice o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza da parte dell'imputato dell'esecuzione della misura e delle prescrizioni imposte".