Art. 16.

  Dopo  l'articolo  254-quater  del  codice  di  procedura  penale e'
inserito il seguente:
  "Art. 254-quinquies. - (Facolta' di impugnare i provvedimenti sulla
misura   dell'arresto   domiciliare).   -  Il  pubblico  ministero  e
l'imputato    possono   appellare   contro   le   ordinanze,   emesse
nell'istruzione,  che  decidono sulla misura dell'arresto domiciliare
ai sensi del primo comma dell'articolo 254-ter. Il pubblico ministero
e  l'imputato  possono,  altresi', appellare contro le ordinanze, che
decidono sulla revoca della misura, emesse nel corso dell'istruzione.
  Sull'appello  decide in camera di consiglio il tribunale competente
ai sensi del primo comma dell'articolo 263-ter.
  Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 272-bis".