Art. 18. I commi primo e secondo dell'articolo 263 del codice di procedura penale sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge. Se il giudice non accoglie la richiesta o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nella istruzione dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'articolo 254-bis o del terzo e quarto comma dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".