Art. 18.

  I  commi  primo e secondo dell'articolo 263 del codice di procedura
penale sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
  "Il  pubblico  ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di
cattura nei casi preveduti dalla legge.
  Se  il giudice non accoglie la richiesta o se dispone la revoca del
mandato  di  cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato
dal   procuratore   della  Repubblica  o  dal  procuratore  generale.
Egualmente  il procuratore della Repubblica o il procuratore generale
possono  appellare  contro  i  provvedimenti che dispongono la misura
dell'arresto   domiciliare   emessi   nella  istruzione  dal  giudice
istruttore o dal pretore ai sensi dell'articolo 254-bis o del terzo e
quarto   comma   dell'articolo   246;   l'impugnazione  non  sospende
l'esecuzione del provvedimento".