Art. 19. 
 
  L'articolo 263-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente: 
  Art. 263-bis. - (Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di
arresto). - Salvo che si  tratti  di  mandato  di  cattura  emesso  a
seguito di impugnazione del pubblico ministero  oppure  emesso  dalla
sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore  possono  proporre
richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine  di
cattura o di  arresto.  La  richiesta  puo'  altresi'  riguardare  la
mancata applicazione  della  misura  prevista  nei  primi  due  commi
dell'articolo 254-bis. 
  La richiesta deve essere  proposta  con  le  forme  previste  dagli
articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratta  di  imputato
detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per
il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla
data della notificazione dell'avviso di deposito  del  provvedimento.
Per  l'imputato  latitante  il  termine   decorre   dalla   data   di
notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173; tuttavia se  nel
corso dell'istruzione lo  imputato  viene  catturato  o  si  consegna
spontaneamente all'autorita', il termine  decorre  dalla  data  della
cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non  aver  avuto
tempestiva conoscenza del provvedimento. 
  Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i  quali
non e'  prevista  la  richiesta  di  riesame,  puo'  essere  proposto
dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge. 
  La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non  sospendono
l'esecuzione del provvedimento".