Art. 19. L'articolo 263-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: Art. 263-bis. - (Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto). - Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto. La richiesta puo' altresi' riguardare la mancata applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis. La richiesta deve essere proposta con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratta di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione lo imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorita', il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non e' prevista la richiesta di riesame, puo' essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge. La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento".