Art. 2. 
 
  L'articolo 271 del codice di procedura  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  Art. 271. - (Decorrenza della  custodia  cautelare).  -  La  durata
della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno  in  cui
l'imputato e' stato fermato o arrestato; si  considera  in  stato  di
custodia  cautelare   anche   l'imputato   sottoposto   alla   misura
dell'arresto domiciliare. 
  Se l'imputato e' in custodia  cautelare  per  un  altro  reato,  la
predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal  giorno  della
notificazione del mandato o dell'ordine di cattura. 
  Se nei confronti di un imputato sono emessi piu'  provvedimenti  di
cattura o di arresto  per  uno  stesso  fatto,  benche'  diversamente
circostanziato o qualificato, i  termini  di  carcerazione  cautelare
decorrono dal giorno  in  cui  e'  iniziata  l'esecuzione  del  primo
provvedimento e vengono commisurati  in  relazione  all'ultima  delle
imputazioni contestate. Le disposizioni che  precedono  si  osservano
anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81  del  codice
penale; in tal caso i termini vengono  commisurati  in  relazione  al
piu' grave dei reati contestati. 
  Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera  custodia
cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla  durata
della pena, anche se questa e' stata inflitta per un reato diverso da
quello al quale e' conseguita la custodia cautelare o in un  distinto
procedimento, purche'  il  reato  non  sia  stato  commesso  dopo  la
cessazione della custodia cautelare.  In  ogni  caso  il  periodo  di
custodia cautelare, ancorche' sofferto dall'imputato in  relazione  a
reati o a procedimenti diversi, puo' essere detratto una  sola  volta
dalle pene inflitte. 
  I termini di custodia cautelare, ai  soli  effetti  dello  articolo
seguente, decorrono anche durante il tempo in cui  imputato  e',  per
altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato  per  misura
di sicurezza".