Art. 20.

  Il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
  "Entro  tre  giorni  dal  ricevimento  degli atti il tribunale, con
ordinanza  emessa  in  camera  di  consiglio,  conferma  il mandato o
l'ordine  di  cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi
diversi  da  quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando
la   immediata   liberazione  dell'imputato.  Nello  stesso  modo  il
tribunale   decide  sulla  richiesta  di  applicazione  della  misura
prevista   nei   primi  due  commi  dell'articolo  254-bis,  proposta
dall'imputato".