Art. 21. Gli imputati che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano sottoposti alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 282 e al secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale, imposte ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale nel testo in atto sino all'entrata in vigore della presente legge, sono ad ogni effetto in liberta' provvisoria; il giudice puo' revocare o modificare le prescrizioni suddette. Conservano efficacia i provvedimenti con i quali e' gia' stata applicata la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; si applicano l'ultimo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale e l'ultimo comma dell'articolo 254-quater dello stesso codice. Alle richieste di riesame gia' proposte dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme precedentemente in vigore, se piu' favorevoli all'imputato.