Art. 21. 
 
  Gli imputati che alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge si trovano sottoposti alle prescrizioni di cui al secondo comma
dell'articolo 282 e al secondo comma dell'articolo 284 del codice  di
procedura penale, imposte ai sensi dell'ultima parte del terzo  comma
dell'articolo 254 del codice di procedura penale nel  testo  in  atto
sino all'entrata in vigore della presente legge, sono ad ogni effetto
in liberta' provvisoria; il giudice puo'  revocare  o  modificare  le
prescrizioni suddette. Conservano efficacia  i  provvedimenti  con  i
quali e' gia' stata applicata la misura  dell'arresto  nella  propria
abitazione o in altro luogo di privata  dimora  ovvero  in  un  luogo
pubblico di  cura  o  di  assistenza;  si  applicano  l'ultimo  comma
dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale e l'ultimo comma
dell'articolo 254-quater dello stesso codice. 
  Alle richieste di riesame gia' proposte dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge si applicano le norme precedentemente  in
vigore, se piu' favorevoli all'imputato.