Art. 23. L'articolo 392-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 392-bis. - (Termini per l'attivita' del pubblico ministero). - Se entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero non richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero non richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, il procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo".