Art. 23.

  L'articolo 392-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  392-bis. - (Termini per l'attivita' del pubblico ministero).
-  Se  entro  un  anno  dalla data di iscrizione del procedimento nel
registro  generale  degli  affari  penali,  il pubblico ministero non
richiede  al  presidente  del  tribunale  competente  il  decreto  di
citazione    ovvero   non   richiede   al   giudice   istruttore   il
proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la
prosecuzione   dell'istruttoria  con  rito  formale,  il  procuratore
generale  ne  informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi
del ritardo".