Art. 25.

  L'articolo  10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1955, n. 666, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  10.  - Nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria
per  il  mantenimento,  la  cura  e l'assistenza medica dell'imputato
sottoposto  alla  misura  dell'arresto  nella propria abitazione o in
altro luogo di privata dimora.
  Agli  effetti  di cui al comma precedente non si considerano luoghi
di  abitazione  o  di  privata  dimora le comunita' terapeutiche o di
riabilitazione  individuate  con  decreto  del  Ministro  di grazia e
giustizia,  sentite  le  regioni interessate, tra quelle che svolgono
funzioni di recupero sociale senza finalita' di lucro".