Art. 25. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - Nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora. Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunita' terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalita' di lucro".