Art. 26. L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, e' sempre obbligatoria la cattura".