Art. 26.

  L'articolo  8  del  decreto-legge  15  dicembre  1979,  numero 625,
convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15, e' sostituito dal seguente:
  "Per  i  delitti  aggravati  ai  sensi dell'articolo 1 del presente
decreto,  punibili  con  la reclusione superiore nel massimo a cinque
anni, e' sempre obbligatoria la cattura".