Art. 3. 
 
  L'articolo 272 del codice di procedura  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 272. - (Durata della custodia  cautelare).  -  L'imputato  in
stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini
sottoindicati  l'ordinanza  di  rinvio  a  giudizio  non   e'   stata
depositata in cancelleria o non e' stata fatta richiesta  di  decreto
di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti  di  competenza  del
pretore, non e' stato emesso decreto di citazione a giudizio: 
    1) trenta giorni se per il reato per  cui  si  procede  la  legge
prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni; 
    2) tre mesi se la legge prevede  la  pena  della  reclusione  non
superiore nel massimo a  quattro  anni,  salvo  quanto  disposto  nel
numero precedente; 
    3) sei  mesi  se  la  legge  prevede  la  pena  della  reclusione
superiore nel massimo a  quattro  anni,  salvo  quanto  disposto  nel
successivo n. 4); 
    4) nei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio: 
      a) un anno e sei  mesi  se  la  legge  prevede  la  pena  della
reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a  venti  anni  o  la  pena
dell'ergastolo; 
      b) un anno se la legge prevede una pena minore. 
  Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la
durata della custodia cautelare ha  oltrepassato  i  quaranta  giorni
senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a
giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere
trasmessi al giudice istruttore affinche' si proceda con l'istruzione
formale. 
  L'imputato deve  essere  inoltre  scarcerato  se  dal  deposito  in
cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta  di
emissione  del  decreto  di  citazione   a   giudizio   ovvero,   nei
procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione  del  decreto
di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia  cautelare
sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza  di  condanna
di primo grado: 
    1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma; 
    2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma; 
    3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma; 
    4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera b), del primo comma;
    5) un anno e sei mesi nei casi di cui al n. 4), lettera  a),  del
    primo comma. 
  L'imputato deve essere altresi' scarcerato: 
    1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono  decorsi
tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del  primo
comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna; 
    2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono  decorsi
tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del  primo
comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un  anno
per i reati  di  cui  al  n.  4)  del  primo  comma,  senza  che  sia
intervenuta sentenza di condanna in grado di appello; 
    3) se dalla pronuncia della  sentenza  di  appello  sono  decorsi
termini di custodia cautelare di durata pari  a  quella  fissata  nel
numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile  di
condanna. 
  Nel caso in cui, a seguito di  annullamento  con  rinvio  da  parte
della  Corte  di  cassazione  o  per  altra  causa,  il  procedimento
regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi, ovvero  sia
rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento  che  dispone
il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo  i  termini  previsti
dai commi precedenti relativamente  a  ciascuno  stato  e  grado  del
procedimento. 
  La durata complessiva della custodia cautelare  non  puo'  tuttavia
superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma: 
    cinque mesi per quelli di cui al n. 1); 
    un anno per quelli di cui al n. 2); 
    due anni per quelli di cui al n. 3); 
    quattro anni per quelli di cui alla lettera b) del n. 4); 
    sei anni per quelli di cui alla lettera a) dello stesso numero. 
  I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi  durante
il tempo in cui l'imputato e' sottoposto ad osservazione psichiatrica
e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui  il  dibattimento
e' sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato  o  per
consentirne la partecipazione all'udienza quando in  precedenza  egli
ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o  del  difensore,
sempre che la sospensione o il rinvio non siano  stati  disposti  per
esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni
nel provvedimento di sospensione o di rinvio. 
  La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare i due
terzi del  massimo  della  pena  temporanea  prevista  per  il  reato
contestato o ritenuto in sentenza. 
  Con l'ordinanza di  scarcerazione,  tanto  nella  fase  istruttoria
quanto in quella del giudizio, puo' essere imposto agli imputati  uno
o piu' tra gli obblighi indicati nell'articolo 282. 
  Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o  risulta  che
si e' dato o e' per darsi alla fuga, il  giudice  emette  mandato  di
cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata
della custodia cautelare. 
  Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione,  le
disposizioni dell'articolo 279, in quante applicabili. 
  Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei  termini  stabiliti
dal presente articolo non puo' essere emesso nuovo mandato  o  ordine
di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il  giudice  istruttore,
con l'ordinanza di  rinvio  a  giudizio,  puo'  ordinare  la  cattura
dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti  per  la
fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui  agli  articoli
416-bis e 630 del codice penale e  all'articolo  75  della  legge  22
dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti commessi  per  finalita'
di terrorismo o di  eversione  dell'ordinamento  costituzionale,  ove
sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la
sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini
di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal  momento  della
cattura".