Art. 30.

  Per  gli  imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore
della  presente legge sono gia' stati emessi provvedimenti di cattura
o  di  arresto  o  che,  comunque, a tale data si trovano in stato di
custodia  cautelare,  le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma,
3,  4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge
stessa  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  fino a tale data continuano ad
osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.
  Successivamente,  nei  casi previsti dal primo comma l'applicazione
dei  nuovi  termini  di custodia cautelare opera a partire dalla fase
processuale  in  corso.  La  durata della custodia cautelare non puo'
comunque  superare  quella  massima  prevista  dalle  norme anteriori
all'entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1984

                               PERTINI

                                                 CRAXI - MARTINAZZOLI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI