Art. 4.

  Dopo  l'articolo 272-bis del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
  "Art.  272-ter.  -  (Custodia cautelare dei minori). - I termini di
custodia  cautelare  previsti  dall'articolo  272  sono ridotti della
meta' per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per
quelli commessi da minori degli anni 16".