Art. 4. Dopo l'articolo 272-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 272-ter. - (Custodia cautelare dei minori). - I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16".