Art. 5.

  L'articolo 432-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  432-bis.  -  (Separazione dei giudizi in caso di sospensione
dei termini di custodia cautelare). - Se le cause di sospensione o di
rinvio  del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272
riguardano  soltanto  alcuno  fra piu' imputati, il giudice ordina la
separazione  dei  giudizi  e  procede  immediatamente al dibattimento
contro  gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute
necessita' del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.
  La   sospensione   della  decorrenza  dei  termini  della  custodia
cautelare  si  applica  solo all'imputato cui si riferiscono le cause
che l'hanno determinata".