Art. 7. I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. L'istanza del giudice istruttore e' comunicata al pubblico ministero e all'imputato.