Art. 7.

  I  termini  previsti  dall'articolo  272  del  codice  di procedura
penale,   come   modificati  dalla  presente  legge,  possono  essere
prorogati  fino  a  un  terzo,  per  la  sola  fase  istruttoria, dal
tribunale  competente  ai  sensi  dell'articolo 263-ter del codice di
procedura   penale,  su  istanza  motivata  del  giudice  istruttore,
limitatamente  ai  delitti  previsti dagli articoli 416-bis e 630 del
codice  penale  e  dall'articolo  75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685,  nonche' per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale.
  L'istanza   del   giudice  istruttore  e'  comunicata  al  pubblico
ministero e all'imputato.