Art. 8.

  Nell'articolo  277  del  codice  di procedura penale, dopo il primo
comma, sono inseriti i seguenti:
  "La  liberta' provvisoria, tuttavia, non puo' essere concessa a chi
e' imputato:
    a) di un delitto per cui e' prevista la pena dell'ergastolo;
    b)  di  uno  dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e
secondo  comma,  416-bis, 422 e 575 del codice penale e dall'articolo
75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
    c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e
629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza
o  minaccia  e'  commessa  con  armi, si tratti di armi che rientrino
nella  previsione  dell'articolo  1,  primo comma, e dell'articolo 2,
primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
    Nel  concedere  la  liberta'  provvisoria,  nei  casi  in  cui e'
consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o
che  non  sussista  la  probabilita',  in relazione alla personalita'
dell'imputato  e  alle  circostanze  del  fatto, che questi, lasciato
libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di
tutela della collettivita'.
    Anche  nei  casi  di cui al secondo comma puo' essere concessa la
liberta'  provvisoria  se  trattasi  di  persona la quale si trova in
condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure
necessarie nello stato di detenzione".
  Il  terzo  e  il  quarto  comma  dell'articolo  277  del  codice di
procedura penale sono abrogati.