Art. 8. Nell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: "La liberta' provvisoria, tuttavia, non puo' essere concessa a chi e' imputato: a) di un delitto per cui e' prevista la pena dell'ergastolo; b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422 e 575 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685; c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia e' commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Nel concedere la liberta' provvisoria, nei casi in cui e' consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilita', in relazione alla personalita' dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita'. Anche nei casi di cui al secondo comma puo' essere concessa la liberta' provvisoria se trattasi di persona la quale si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione". Il terzo e il quarto comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono abrogati.