Art. 9.

  L'articolo 277-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 277-bis. - (Facolta' di non emettere o revocare l'ordine o il
mandato  di  cattura  e  di  concedere  la  liberta'  provvisoria nei
confronti di minori o in casi particolari). - Il pubblico ministero o
il  giudice,  in  ogni  stato  e  grado del procedimento, e in deroga
all'articolo 253, con decreto motivato, puo' disporre di non emettere
l'ordine  o  il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato
di cattura o di concedere la liberta' provvisoria quando si tratta di
imputati  minori degli anni diciotto al momento della commissione del
fatto,  ovvero  quando ritiene che possa essere irrogata una pena che
rientri  nei  limiti  della sospensione condizionale o che non superi
per  durata la custodia cautelare gia' sofferta dall'imputato, ovvero
che,  tenuto  anche conto della custodia cautelare gia' sofferta, sia
interamente compresa in una causa di estinzione della pena.
  La  liberta'  provvisoria  puo'  inoltre  essere concessa, all'atto
della  chiusura  dell'istruttoria,  quando  l'ulteriore  custodia  in
carcere risulta non proporzionata all'entita' del fatto e all'entita'
della  sanzione  che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza
di condanna, considerata la custodia cautelare gia' sofferta".