Art. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 luglio 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI - FORTE - PANDOLFI - ALTISSIMO - DEGAN - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 6 agosto 1984.