Art. 3.

  Restano  validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti  adottati ed hanno
efficacia  i  rapporti  giuridici  derivanti  dall'applicazione delle
disposizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1984

                               PERTINI

                                            CRAXI - VISENTINI - FORTE
                                               - PANDOLFI - ALTISSIMO
                                                      - DEGAN - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

  Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 6 agosto 1984.