La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
sono introdotte le seguenti modificazioni:
All'articolo 71:
nell'undicesimo comma, alle parole: "al secondo comma
dell'articolo 70" sono sostituite le seguenti:
"all'articolo 70";
e' soppresso l'ultimo comma;
All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole:
"un quarto", sono sostituite le seguenti: "la meta'";
All'articolo 75, nel sesto comma e' aggiunto in fine il
seguente periodo: "L'importo della borsa di studio e' elevato del 50
per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di
permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca".