La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
sono introdotte le seguenti modificazioni:
    All'articolo 71:
      nell'undicesimo   comma,   alle   parole:   "al  secondo  comma
dell'articolo 70" sono sostituite le seguenti:
      "all'articolo 70";
      e' soppresso l'ultimo comma;
      All'articolo  73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole:
"un quarto", sono sostituite le seguenti: "la meta'";
      All'articolo  75,  nel  sesto  comma  e'  aggiunto  in  fine il
seguente  periodo: "L'importo della borsa di studio e' elevato del 50
per  cento  in  proporzione  ed in relazione ai consentiti periodi di
permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca".