Art. 3. I consorzi di universita' per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non piu' di cinque universita' e si attuano con atto convenzionale tra le stesse. Le universita' sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.