Art. 3.

  I  consorzi  di  universita'  per  il  dottorato di ricerca, di cui
all'articolo  68,  secondo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non
piu' di cinque universita' e si attuano con atto convenzionale tra le
stesse.
  Le  universita'  sedi  di  dottorato  di  ricerca possono avvalersi
dell'opera   di   singoli  docenti  appartenenti  a  sedi  anche  non
consorziate.