Art. 4.

  Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito
delle  persone  fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del
decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli
assegni  di  studio  corrisposti  dallo Stato ai sensi della legge 14
febbraio  1963,  n.  80,  e successive modificazioni, dalle regioni a
statuto  ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della
materia     concernente     l'assistenza    scolastica    nell'ambito
universitario,  nonche'  dalle  regioni  a  statuto  speciale e dalle
province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
  E'  abrogato  il  quarto  comma  dell'articolo  34  del decreto del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  come
sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1984

                               PERTINI

                                             CRAXI - FALCUCCI - GORIA
                                                            VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI