La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi
finalizzati   alla   salvaguardia  di  Venezia  ed  al  suo  recupero
architettonico,  urbanistico,  ambientale  ed  economico per un onere
complessivo  di  600  miliardi,  ripartito  in  ragione  di  lire 200
miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.