Art. 11.

  Nel  rispetto  delle  disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i comuni determinano, con
deliberazione  del  consiglio  comunale, i criteri per l'assegnazione
dei  contributi  di  cui  alla lettera c) dell'articolo 6 agli aventi
diritto,  nonche' l'entita' percentuale dei contributi assegnabili in
relazione alle categorie di opere ed alla entita' della spesa.
  Sono assistiti da contributi in conto capitale, in misura variabile
dal  50  per  cento  fino  all'80  per  cento  della  spesa  ritenuta
ammissibile  dal  comune,  gli interventi di manutenzione, restauro o
risanamento conservativo concernenti:
    a)  le  strutture  portanti  delle  unita'  edilizie, compreso il
ripristino  delle  murature  portanti anche sommerse, ove degradate o
pericolanti;
    b) gli intonaci esterni ed i rivestimenti nonche' i provvedimenti
necessari per evitare la risalita dell'umidita' lungo le murature;
    c)  i  manti  di  copertura  nonche' le sottostanti strutture, se
degradate, e le sovrastrutture;
    d) le altre parti comuni delle unita' edilizie.
  Gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo
relativi alle singole unita' immobiliari sono assistiti da contributi
in conto interessi su mutui da contrarre fino alla misura del 100 per
cento  della spesa ritenuta ammissibile. Ai fini della determinazione
della  spesa  ammissibile,  l'importo dei lavori va maggiorato di una
aliquota  fissa  ed  invariabile del 5 per cento per spese generali e
tecniche.
  I  contributi  di  cui  al  terzo  comma sono concessi soltanto per
interventi  facenti  parte  di  un complesso sistematico di opere che
ricomprendano  quelle  di cui al secondo comma del presente articolo,
ovvero  qualora  le  unita'  immobiliari  interessate appartengano ad
edifici  le  cui strutture portanti e le cui parti esterne si trovino
in buono stato di conservazione.
  Ove  la  maggioranza,  espressa  in  millesimi,  dei proprietari di
un'unita' edilizia abbia richiesto i contributi per interventi di cui
al  secondo  comma del presente articolo, il comune invita i restanti
proprietari   a   concorrere  alla  realizzazione  degli  interventi,
fissando loro un termine, trascorso il quale il comune si sostituisce
ai  proprietari  dissenzienti, ponendo la spesa relativa a carico dei
medesimi, detratto il contributo loro concedibile.
  La  concessione  dei contributi di cui al secondo e terzo comma del
presente  articolo  e'  subordinata  alla stipula di una convenzione,
ovvero  alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui
i proprietari si impegnino:
    a)  a  rispettare  le  prescrizioni relative alle caratteristiche
dell'intervento;
    b)   ad   abitare   o  a  utilizzare  direttamente  gli  immobili
interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla
data  di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso
periodo  alle  condizioni concordate con il comune, che tengano conto
del  reddito  dell'immobile  prima  del  restauro o del risanamento e
delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;
    c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.
  Qualora  il  proprietario  provveda a trasferire a qualsiasi titolo
per  atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dall'avvenuto restauro
o  risanamento,  gli  obblighi  e i vincoli di cui al sesto comma del
presente  articolo  sono  trasferiti  all'acquirente  per  il periodo
residuo.
  Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda
liberarsene,  deve  restituire  al  comune  in una unica soluzione il
contributo  ricevuto,  maggiorato  degli  interessi  sino  ad  allora
maturati  valutati  al  tasso  di  sconto.  Ogni  patto  contrario ai
precedenti  obblighi  e'  nullo.  Il  comune  utilizza le somme cosi'
acquisite destinandole ai fini di cui all'articolo 6.
  I  contributi  di  cui  al  terzo  comma del presente articolo sono
concessi, per l'effettuazione dei relativi interventi, anche a chi li
esegua  in  concessione  godendo  del  diritto  di uso di immobili di
proprieta' del comune o di altri enti pubblici.