Art. 12.

  Per  la  realizzazione  delle  opere  di urbanizzazione di cui alla
lettera d) del primo comma dell'articolo 6, il comune di Venezia puo'
anche  affidare  in  concessione  la progettazione e la realizzazione
delle opere medesime.
  Le aree urbanizzate sono assegnate ad aziende, societa' o consorzi,
con  diritto di superficie e per un periodo non inferiore ai sessanta
e  non  superiore  ai novantanove anni, ad un prezzo pari a quello di
acquisizione  maggiorato  degli  oneri di urbanizzazione, detratta la
quota  di  contributo  impegnata  nell'acquisizione  e negli oneri di
urbanizzazione relativi.
  Allo  scopo  di  realizzare  le  nuove sezioni portuali e strutture
connesse  di  Venezia  e Chioggia e' consentita l'utilizzazione della
cassa di colmata A a Fusina e di Val da Rio a Chioggia.