Art. 13.

  Gli  interventi e le opere eseguite dai comuni o dalle aziende loro
concessionarie  sono esentati dalla disciplina prevista dall'articolo
6  e  dall'articolo  13,  n.  2), della legge 16 aprile 1973, n. 171,
nonche'  dalle  conseguenti  disposizioni  del decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.
  Gli  organi  i quali, in virtu' delle vigenti disposizioni statali,
regionali   o   comunali,   sono   competenti   ad  emettere  pareri,
autorizzazioni  e  nulla  osta  in  ordine  ai progetti relativi agli
interventi  e  alle  opere di cui al presente articolo, sono tenuti a
pronunciarsi  entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni dalla
richiesta.
  La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.