Art. 13. Gli interventi e le opere eseguite dai comuni o dalle aziende loro concessionarie sono esentati dalla disciplina prevista dall'articolo 6 e dall'articolo 13, n. 2), della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonche' dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791. Gli organi i quali, in virtu' delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui al presente articolo, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.