Art. 14.

  Fino  al  termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della
legge  16 aprile 1973, n. 171, la commissione di salvaguardia esprime
il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni
del comprensorio.
  La  commissione  di  salvaguardia  si  esprime altresi' sulle opere
soggette  a  concessione,  con  l'esclusione  di quelle relative agli
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento
conservativo  e  di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a),
b),  c)  e  d)  dell'articolo  31  della legge 5 agosto 1978, n. 457,
eseguibili con le procedure di cui al titolo IV della medesima legge,
da  realizzare  nell'ambito  dei  perimetri  dei  centri  storici  di
Venezia,  delle isole della laguna e di Chioggia, di cui all'articolo
1  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n.
791.
  Dopo  l'approvazione  degli strumenti urbanistici sopra indicati si
applica  l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 791.
  I  membri  elettivi  della  commissione  di  salvaguardia durano in
carica  tre  anni.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge,  gli  enti  locali  provvedono  al  rinnovo dei loro
rappresentanti in seno alla commissione.
  La  commissione  di salvaguardia puo' costituire nel suo ambito due
sottocommissioni,  aventi competenza l'una in materia di monumenti ed
ambienti e l'altra in materia di sistemazione idraulico-lagunare e di
inquinamento.  A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che,
a  giudizio del presidente, rivestono minore importanza, salvo parere
contrario di un quarto dei membri della commissione.
  Ferma  restando  la composizione della commissione di salvaguardia,
la composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro
funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione Veneto.