Art. 14. Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la commissione di salvaguardia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni del comprensorio. La commissione di salvaguardia si esprime altresi' sulle opere soggette a concessione, con l'esclusione di quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguibili con le procedure di cui al titolo IV della medesima legge, da realizzare nell'ambito dei perimetri dei centri storici di Venezia, delle isole della laguna e di Chioggia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791. Dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici sopra indicati si applica l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791. I membri elettivi della commissione di salvaguardia durano in carica tre anni. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono al rinnovo dei loro rappresentanti in seno alla commissione. La commissione di salvaguardia puo' costituire nel suo ambito due sottocommissioni, aventi competenza l'una in materia di monumenti ed ambienti e l'altra in materia di sistemazione idraulico-lagunare e di inquinamento. A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che, a giudizio del presidente, rivestono minore importanza, salvo parere contrario di un quarto dei membri della commissione. Ferma restando la composizione della commissione di salvaguardia, la composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione Veneto.