Art. 16.

  Al fine di provvedere alla discarica dei materiali di risulta delle
demolizioni  di  opere  edilizie  effettuate  nell'ambito  dei centri
storici  di  Venezia,  Chioggia,  e  della laguna, il Magistrato alle
acque, di intesa con i comuni interessati, provvede ad individuare le
aree  a cio' necessarie. Tali aree vanno individuate prioritariamente
in  relazione  agli interventi di rimodellamento di terreni necessari
per   le  opere  di  cui  all'articolo  3;  ove  queste  non  fossero
sufficienti,  o non fossero disponibili in tempi utili, e' consentito
derogare  all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, salvo il
nulla osta delle autorita' preposte alla tutela dell'ambiente.
  Al fine di provvedere alla depurazione delle acque di fognatura dei
centri storici di Venezia e Chioggia, e per raggiungere gli obiettivi
stabiliti  dall'articolo  4, ultimo comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  20 settembre 1973, n. 962, e' consentita la deroga
dalla  misura  dell'ampiezza  della zona di rispetto fissata al primo
comma  dell'articolo predetto, sempre che gli impianti di trattamento
diano  adeguate  garanzie di sicurezza nei confronti delle condizioni
igieniche delle circostanti abitazioni e attivita'.