Art. 16. Al fine di provvedere alla discarica dei materiali di risulta delle demolizioni di opere edilizie effettuate nell'ambito dei centri storici di Venezia, Chioggia, e della laguna, il Magistrato alle acque, di intesa con i comuni interessati, provvede ad individuare le aree a cio' necessarie. Tali aree vanno individuate prioritariamente in relazione agli interventi di rimodellamento di terreni necessari per le opere di cui all'articolo 3; ove queste non fossero sufficienti, o non fossero disponibili in tempi utili, e' consentito derogare all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, salvo il nulla osta delle autorita' preposte alla tutela dell'ambiente. Al fine di provvedere alla depurazione delle acque di fognatura dei centri storici di Venezia e Chioggia, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e' consentita la deroga dalla misura dell'ampiezza della zona di rispetto fissata al primo comma dell'articolo predetto, sempre che gli impianti di trattamento diano adeguate garanzie di sicurezza nei confronti delle condizioni igieniche delle circostanti abitazioni e attivita'.